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SE ACQUISTO UN FABBRICATO ABITATIVO DEVO PAGARE L’IVA?

  • Immagine del redattore: Gabriele Deodati
    Gabriele Deodati
  • 16 ott 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano che regola il pagamento delle tasse nei casi di compravendita di immobili ed edifici, esiste un articolo – in particolare il numero 19/bis1, introdotto tramite Decreto del presidente della Repubblica (Dpr) nel 1972 – che prevede la cosiddetta indetraibilità oggettiva dell’Iva per tutti coloro che acquistano un fabbricato abitativo.

La norma non prevede alcun tipo di eccezione, tranne che per l’impresa costruttrice. Questo significa che la ditta incaricata di realizzare lo stabile viene esonerata dal versamento dell’imposta, che invece rimane obbligatoria per tutti i cittadini che nel frattempo acquistano una o più unità immobiliari presenti all’interno della palazzina.

Uso abitativo e utilizzo commerciale: quando si paga l’Iva su un immobile acquistato

Ebbene, proprio nelle ultime settimane, il meccanismo che abbiamo descritto rischia di subire delle modifiche non indifferenti sotto i colpi dell’Agenzia delle entrate. Infatti, l’istituto incaricato della riscossione ha reso pubbliche alcune interessanti considerazioni che finiranno per cambiare le regole attualmente in vigore per il pagamento dell’Iva.

Nello specifico, l’ente è stato chiamato in causa da un soggetto privato nell’ambito dell’acquisto di una struttura indicata per un uso abitativo. L’azienda in oggetto, contestualmente alla compravendita, ha presentato all’Agenzia e al Comune di competenza tutte le carte che certificano come all’interno dell’immobile verrà realizzata un’attività commerciale che occuperà tutto lo spazio a disposizione.

Pagamento dell’Iva sulle compravendite, cosa dice la legge

In virtù di questo cambiamento da fabbricato abitativo a edificio commerciale, il soggetto privato ha chiesto l’esonero dal versamento dell’Iva, ottenendo risposta positiva. Questo perché – fa notare l’Agenzia delle entrate nel documento contenente le spiegazioni – è necessario considerare in modo primario il reale utilizzo che viene fatto dello stabile in oggetto, facendo scivolare in secondo piano la sua classificazione catastale. In effetti, se l’istituto avesse voluto portare avanti una posizione intransigente, avrebbe avuto il supporto del catasto provinciale competente, che indicava come prettamente abitativa la finalità del palazzo in oggetto. Ma, fatte le dovute verifiche, l’Agenzia ha constatato l’uso strumentale dell’immobile, esonerando il nuovo acquirente dal pagamento dell’imposta.

Fonte immobiliare.it


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