LOCAZIONI BREVI: LE NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE N. 10/E
- Gabriele Deodati
- 13 mag 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove istruzioni operative per gli uffici e per gli operatori del settore sulle recenti modifiche in materia di locazioni brevi.
La Circolare n. 10/E, pubblicata oggi, fornisce un quadro dettagliato delle novità, tra cui l’introduzione di una nuova aliquota per la cedolare secca e ulteriori obblighi per gli intermediari.
Novità in arrivo per affitti e locazioni brevi
Una delle principali novità riguarda la cedolare secca, la tassa sostitutiva applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi. La nuova normativa introduce un’aliquota al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Per la prima o unica abitazione affittata, resta invece invariata l’aliquota al 21%. L’obiettivo è di rendere più equa la tassazione per chi possiede più immobili destinati a locazioni brevi.
Viene affrontata anche la questione degli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni (come Airbnb e Booking), che dovranno effettuare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto al momento del pagamento al locatore.
Infine, la Circolare n. 10/E illustra anche come la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale alle disposizioni contenute nella sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riguardante gli obblighi fiscali degli intermediari non residenti.
Analizziamo, nel dettaglio, in contenuti della Circolare n. 10/E.
La modifica dell’aliquota al regime di cedolare secca
Come accennato, una delle principali novità inserita nella Circolare 10/E riguarda la cedolare secca con aliquota al 26%, che verrà applicata soltanto a partire dal secondo immobile dato in affitto.
Ritenuta degli intermediari
Gli intermediari, compresi anche i gestori di portali telematici, dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, a prescindere dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.
Le regole per gli intermediari non residenti
La modifica ha lo scopo di adeguare l’ordinamento tributario italiano alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 22 dicembre 2022 (C-83/21, Airbnb), che stabilisce che l’art. 56 del TFUE impedisce a uno Stato membro di imporre ai servizi di intermediazione immobiliare l’obbligo di designare un rappresentante fiscale per locazioni brevi se operano in un altro Stato membro.
Fonte immobilare.it






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