LAVORI IN CASA ESEGUITI MALE, QUANTO TEMPO HO PER DENUNCIARE?
- Gabriele Deodati
- 23 ott 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Non è raro affidare i lavori in casa a un’impresa edile e poi scoprire, dopo alcuni mesi, che ci sono difetti nell’esecuzione delle opere: una crepa nel muro, una perdita d’acqua da un tubo, una piastrella mal posizionata, un problema nell’isolamento del tetto, e così via. In situazioni come queste, è normale chiedersi: quanto tempo ho per segnalare un lavoro eseguito male?
I termini di decadenza per intraprendere un’azione legale contro l’impresa edile variano in base alla gravità dei difetti. Vediamo quali sono questi termini e come è necessario procedere per far valere i propri diritti.
Garanzia dell’impresa edile
L’impresa che esegue lavori edili, che siano di grandi o piccole dimensioni, è responsabile degli errori commessi che abbiano danneggiato l’opera o ne abbiano reso l’utilizzo del tutto impossibile. Questa garanzia è definita per 10 anni per i difetti più gravi e 2 per i difetti di minore entità.
Il termine di decorrenza di questa garanzia, di solito, è fissato al momento della conclusione dei lavori. La presenza di difetti obbliga l’appaltatore a rimediare alle non conformità o a risarcire il committente per i danni subiti.
In entrambi i casi, è necessario che il committente segnali i difetti all’impresa entro i termini previsti dalla legge.
Difetti minori o vizi dell’opera: quando segnalarli?
Se si tratta di difetti minori o vizi dell’opera, il committente deve segnalarli formalmente all’impresa entro 60 giorni dal momento in cui li ha scoperti. La scoperta avviene quando il committente si rende conto che il difetto è dovuto all’errata esecuzione dell’opera da parte dell’impresa. In altre parole, non è sufficiente vedere il difetto, ma bisogna anche capire che l’impresa ne è responsabile. Di solito, questa consapevolezza avviene quando viene acquisita una perizia da parte di un tecnico di fiducia.
La segnalazione non è richiesta se l’impresa ha riconosciuto i difetti o li ha nascosti in mala fede. Successivamente, il committente deve avviare un’azione legale entro 2 anni dalla conclusione dei lavori; scaduto questo termine, come accennato, scade anche la garanzia.
La segnalazione deve riguardare solamente difetti nascosti, mentre i difetti evidenti e si possono segnalare solo durante le verifiche o gli accertamenti. Inoltre, la segnalazione non è obbligatoria se l’impresa è pienamente consapevole dell’esistenza dei difetti, sa che sono nascosti e, nonostante ciò, si comporta in modo reticente e in mala fede.
Difetti gravi nella costruzione: quando denunciare?
Se si tratta di difetti gravi nella costruzione, il committente deve segnalarli entro 1 anno dalla scoperta. Successivamente, entro un anno dalla segnalazione, deve avviare un’azione legale. Anche in questo caso, la scoperta deve essere relativa a una conoscenza tecnica delle cause del difetto e generalmente avviene quando si acquisisce una perizia da un tecnico di fiducia.
Quali sono considerati difetti gravi di costruzione?
Sono considerati gravi difetti, ad esempio:
Problemi di impermeabilizzazione e insonorizzazione o problemi relativi ai rivestimenti e agli impianti dell’edificio;
Crepe o microcrepe nell’intonaco o in altri rivestimenti;
Problemi legati al funzionamento dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, anche se riguardano solo parti di uso comune dell’edificio;
Problemi relativi a elementi secondari e accessori come impermeabilizzazioni, rivestimenti, serramenti, ecc., purché compromettano la funzionalità globale, l’uso normale e il godimento del bene, secondo la sua destinazione.
Non sono considerati difetti gravi, invece, le infiltrazioni di acqua di modesta entità, i difetti relativi alla posizione degli infissi e ai collegamenti idrici, l’umidità in un’abitazione che non ne comprometta l’abitabilità e l’uso,, problemi al funzionamento dell’interfono o l’ossidazione delle porte dell’ascensore.
fonte immobiliare.it






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