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I DANNI PRODOTTI DA UN PAVIMENTO POSATO MALE NON CADONO IN PRESCRIZIONE

  • Immagine del redattore: Gabriele Deodati
    Gabriele Deodati
  • 9 ott 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Attenzione a realizzare le opere condominiali, se causano danni alla proprietà dei singoli i relativi danni hanno natura permanente. Questo in estrema sintesi il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 25835 del 5 settembre 2023.

Illecito permanente o istantaneo

Preliminarmente occorre capire il concetto di danno, o meglio di illecito, permanente o istantaneo. Per non cadere in tecnicismi, un esempio pratico può essere la realizzazione di un’opera abusiva, la quale ha natura di illecito permanente nel senso che fino a che non viene rimossa la stessa, non potrà dirsi terminato l’illecito stesso.

Ebbene, nel caso analizzato dalla Suprema Corte tutto ruota attorno alla qualificazione di illecito permanente della pavimentazione realizzata dal condominio sul pianerottolo e sui corridoi sui quali affacciavano gli immobili degli attori.

Detto questo, a causa della errata posa in opera del predetto pavimento condominiale, i proprietari degli immobili che affacciavo sui pavimenti “rifatti” erano stati costretti a ricorrere al Tribunale richiedendone la rimozione.

Il motivo era semplice: la loro errata posa in opera aveva causato un dislivello rispetto alle pavimentazioni degli appartamenti causando sistematici allagamenti e ulteriori danni.

La sentenza di primo e secondo grado

Elemento importante sul quale si è soffermata la Cassazione – ribaltando così la decisione della Corte di Appello – è la natura dell’illecito.

Il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello hanno erroneamente ritenuto l’illecito di natura istantanea. Secondo l’interpretazione offerta dai giudici dei primi due gradi di giudizio, la richiesta di rimozione della pavimentazione doveva ormai ritenersi prescritta ritenendo che i lavori contestati configurassero un illecito istantaneo a effetti permanenti e che era ormai intervenuta la prescrizione quinquennale.

Di conseguenza la decorrenza della prescrizione coincideva con il compimento della condotta illecita dell’agente, a nulla rilevando la permanenza del danno.

La decisione della Cassazione

Opposta invece è stata la conclusione alla quale è pervenuta la Cassazione, affermando che “se si lamenta un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si chiede l’eliminazione dello stesso (con annessa richiesta di risarcimento del danno causato all’immobile), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni a mano a mano che essi si verificano”.

In conclusione, al condominio non resta che rimuovere la pavimentazione e risarcire il danno subito dagli attori.


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