top of page

CONDONO EDILIZIO, ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

  • Immagine del redattore: Gabriele Deodati
    Gabriele Deodati
  • 9 ott 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

In caso di abusi edilizi l’ordinamento offre la possibilità di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la regolarizzazione dell’opera attraverso la procedura della sanatoria o del condono. La differenza risiede nella circostanza: mentre la sanatoria edilizia consente di rimediare all’abuso con il pagamento di una sanzione, il condono permette di non sanzionare gli abusi solo le le opere sono state ultimate entro una data precisa. In particolare attraverso lo strumento del condono, lo Stato rinuncia anche ad esercitare il potere sanzionatorio nei confronti della persona per violazione della normativa edilizia.

Proprio su questo tema si è recentemente pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio con la sentenza n. 12151 del 13 giugno 2023.

Soppalco troppo grande

La vicenda nasce dall’impugnazione del provvedimento amministrativo di Roma Capitale che ha negato il condono per l’esistenza di plurimi di vincoli paesaggistici nella zona interessata dalla realizzazione dell’abuso, consistente nella realizzazione di un soppalco della superficie di 64 metri quadri.

Ad avviso delle ricorrenti, il diniego sarebbe illegittimo per due motivi:

  1. è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà poiché, in base ad una sua delibera, l’amministrazione comunale avrebbe espresso l’intenzione di considerare suscettibili di sanatoria le opere abusive che, pur realizzate in zone su cui insiste un vincolo paesaggistico, non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio;

  2. il D.P.R. n. 31/17 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) escluderebbe gli interventi come quello oggetto di causa dalle opere che necessitano di autorizzazione paesaggistica.

Le motivazioni del rigetto del TAR

Nonostante le motivazioni addotte dai ricorrenti, il TAR ha però ritenuto infondato il ricorso. In particolare, a detta dei giudici, non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, come sostenuto dai ricorrenti.

L’opera realizzata ha infatti una superficie di oltre 60 metri quadri e per questo “deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente”.

Sulla scorta di queste motivazioni ai ricorrenti non resta che pagare le spese di giudizio oltre a dover provvedere alla rimozione del soppalco.

Fonte immobiliare.it


ree

 
 
 

Commenti


Post: Blog2 Post
bottom of page